Trascrizione della nascita di un cittadino italiano, al momento ancora minorenne, avvenuta nella circoscrizione di questo Consolato Generale (Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont).
I documenti necessari per registrare la nascita sono:
- Atto di nascita (long form) emesso dall’Ufficio di Stato Civile estero;
- Apostilla dal Secretary of State (allegata al certificato di nascita);
- Traduzione dell’atto di nascita in italiano:
– i certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, decessi) possono essere tradotti dagli interessati, se in grado di rispettare gli standard richiesti*; coloro che non si sentono in grado possono ricorrere ad un traduttore professionista; - Modulo di richiesta di trascrizione della nascita firmato e compilato correttamente;
- Se i genitori non sono sposati o non lo erano all’epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:
– riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano (si tratta di un documento conosciuto negli USA come “Acknowledgment of Paternity” o anche come “Certificate of Parentage”. Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita).
Tutta la documentazione dovra’ essere inviata via posta a:
Consolato Generale d’Italia
Ufficio Stato Civile
600 Atlantic Avenue, 17th floor
Boston, MA 02210-2206
(si prega di specificare un numero di telefono)
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Svizzera.
* La traduzione deve essere:
- eseguita direttamente dalla lingua in cui è scritto il documento originale all’italiano.
- completa: deve contenere tutto il testo presente sul documento originale, senza omissioni, con date inserite in modalità “italiana” (giorno/mese/anno).
- conforme: non sono ammessi sunti o interpretazioni.
- dattiloscritta: non sono accettate traduzioni scritte a mano.
Non è però necessario:
- Tradurre l’Apostille o le altre legalizzazioni (deve essere tradotto solo il certificato).
- Riprodurre fedelmente l’aspetto estetico del certificato originale (timbri, riquadri)
Informazioni e moduli:
• Richiesta di trascrizione nascita