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Trascrizione atto di morte

Trascrizione della morte di un cittadino italiano, avvenuta nella circoscrizione di questo Consolato Generale (Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont).

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • Atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente;
  • Apostilla dal Secretary of State;
  • Traduzione dell’atto di morte in italiano:
    • I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, decessi) possono essere tradotti dagli interessati, se in grado di rispettare gli standard richiesti*. Coloro che non si sentono in grado possono ricorrere ad un traduttore professionista.
    • Le sentenze (divorzio, cambi nome, adozioni) NON possono essere tradotte dagli interessati ma è obbligatorio rivolgersi a un professionista. Il traduttore dovrà, solo per tali documenti, rilasciare una dichiarazione di conformità (Certificate of Accuracy).
  • Modulo di richiesta (scarica) di trascrizione firmato e compilato correttamente.

Tutta la documentazione dovra’ essere inviata via posta a:

Consolato Generale d’Italia
Ufficio Stato Civile
600 Atlantic Avenue, 17th floor
Boston, MA 02210-2206

(si prega di specificare un numero di telefono) 

 

In alternativa, si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto da un traduttore giurato italiano, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Svizzera.

 

* La traduzione deve essere:

  • eseguita direttamente dalla lingua in cui è scritto il documento originale all’italiano;
  • completa: deve contenere tutto il testo presente sul documento originale, senza omissioni, con date inserite in modalità “italiana” (giorno/mese/anno);
  • conforme: non sono ammessi sunti o interpretazioni;
  • dattiloscritta: non sono accettate traduzioni scritte a mano.

Non è però necessario:

  • tradurre l’Apostilla o le altre legalizzazioni (deve essere tradotto solo il certificato);
  • riprodurre fedelmente l’aspetto estetico del certificato originale (timbri, riquadri).

 

Informazioni e moduli:

Richiesta di trascrizione del certificato di morte nei registri anagrafici italiani

Informazioni Apostilla

Lista dei traduttori