Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Pubblicazioni di matrimonio

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell’ufficiale dello stato civile. Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione. Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità. Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata.

A) Matrimonio da celebrare davanti all’autorita’ consolare italiana nei casi previsti dall’’art. 12 del D.Lgs. 71/2011

Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità.
Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.
Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Se entrambi i nubendi (cittadini italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste ed effettuate presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).

Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:
– al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero;
– oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che procederà come indicato al punto 2.

Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste al Comune di residenza ed ivi effettuate (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni). Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.

B) Matrimonio da celebrare in Italia

I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).

Documentazione a corredo della richiesta di pubblicazione di cui ai punti A) e B).

I nubendi devono presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 51 del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).

Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.

Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

C) Matrimonio da celebrare davanti all’autorita’ locale straniera

Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.

In alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed è esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all’estero il certificato è rilasciato dal Consolato competente. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

La richiesta dei documenti di cui sopra va presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

La Rappresentanza, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascerà il documento richiesto. Qualora il cittadino risieda in Italia, la competenza è del Comune.

 

Informazioni e moduli:

Informazioni Apostilla

Lista dei traduttori