Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro).
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
- al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
- al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.
L’Ufficiale dello stato civile italiano deve verificare inoltre che la sentenza non produca effetti contrari all’ ordine pubblico.
Tutta la documentazione dovra’ essere inviata per posta a:
Consolato Generale d’Italia
Ufficio Stato Civile
600 Atlantic Avenue, 17th floor
Boston, MA 02210-2206
(si prega di specificare un numero di telefono)
Informazioni e moduli:
• Trascrizione in Italia della Sentenza di Divorzio
• Riconoscimento dell’Adozione di Minore Straniero
• Riconoscimento della Sentenza di Cambio Nome – Cognome