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Trascrizione nascita di figlio minorenne

Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:

Caso A1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91) (cfr. “Acquisto automatico della cittadinanza italiana”).

Caso A2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91) (cfr. “Acquisto automatico della cittadinanza italiana”).

Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91) (cfr. “Acquisto automatico della cittadinanza italiana”).

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma il cui genitore sia cittadino italiano per nascita (Art. 4, comma 1-bis, lettera b Legge 5 febbraio 1992, n. 91) (cfr. “Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge”).

Le modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, come convertito dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025, introducono importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sopra indicate. Tali limitazioni incidono direttamente anche sulla trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero da cittadini italiani.

Acquisto automatico della cittadinanza italiana

Un minore nato all’estero da genitori italiani è cittadino italiano automaticamente se, al momento della nascita, ricorre una delle seguenti condizioni:

Caso A1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Alla data di nascita del minore, un genitorepossedeva soltanto la cittadinanza italiana.
  • Occorre allegare documentazione ufficiale che dimostri in modo inequivocabile l’assenza di altre cittadinanze.
  • La prova deve includere certificati delle autorità di tutti i Paesi in cui l’ascendente ha vissuto. Non sono accettate autodichiarazioni.

Documentazione richiesta

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare e datare a cura del genitore cittadino italiano interessato, e firmato da entrambi i genitori;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del/della minore, se posseduto;
  • Certificato storico di residenza del genitore, rilasciato dal Comune italiano competente (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE); se dal certificato storico risultano periodi di residenza all’estero, è necessario allegare i certificati di non naturalizzazione (o di non cittadinanza o attestazione di rinuncia alla cittadinanza o green card in corso di validità) per ciascun Paese estero in cui il richiedente ha vissuto; qualora il coniuge del richiedente fosse di diversa cittadinanza, occorre dimostrare che il richiedente non ha mai acquisito tale cittadinanza per matrimonio;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Caso A2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Alla data di nascita del minore, un nonnopossedeva (o, se deceduto, possedeva alla morte) soltanto la cittadinanza italiana.
  • Occorre allegare documentazione ufficiale che dimostri in modo inequivocabile l’assenza di altre cittadinanze.
  • La prova deve includere certificati delle autorità di tutti i Paesi in cui l’ascendente ha vissuto. Non sono accettate autodichiarazioni.

Documentazione richiesta

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare e datare a cura del genitore cittadino italiano interessato, e firmato da entrambi i genitori;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del/della minore, se posseduto;
  • Certificato storico di residenza del nonno/a del minore, rilasciato dal Comune italiano competente (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE); se dal certificato storico risultano periodi di residenza all’estero, è necessario allegare i certificati di non naturalizzazione (o di non cittadinanza o attestazione di rinuncia alla cittadinanza o green card in corso di validità) per ciascun Paese estero in cui il nonno/a ha vissuto; qualora il coniuge del nonno/a fosse di diversa cittadinanza, occorre dimostrare che il nonno/a non ha mai acquisito tale cittadinanza per matrimonio;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia per almeno due anni prima della nascita del minore (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni consecutivi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.
  • Non conta la residenza precedente all’acquisto della cittadinanza né quella del genitore straniero.
  • La prova deve essere documentata ufficialmente: non sono accettate autodichiarazioni.

Documentazione richiesta

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare e datare a cura del genitore cittadino italiano interessato, e firmato da entrambi i genitori;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del/della minore, se posseduto;
  • Certificato di cittadinanza del genitore italiano con specificati il luogo, la data, la modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano competente (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE) non oltre sei mesi prima dalla data della richiesta di trascrizione della nascita;
  • Certificato storico di residenza rilasciato da uno dei Comuni italiani dove il genitore è stato residente, dal quale emerga che il genitore ha risieduto in Italia per due anni consecutivi prima della nascita del minore e dopo l’acquisto della cittadinanza;
  • Busta USPS preaffrancata e self addressed per l’eventuale restituzione della documentazione incompleta/non corretta.

N.B.: Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano richiedente prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.

Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma il cui genitore sia cittadino italiano per nascita (Art. 4, comma 1-bis, lettera b Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  • Almeno un genitore deve essere cittadino italiano per nascita. Sono esclusi i genitori italiani per naturalizzazione, matrimonio, beneficio di legge, o iuris communicatione.
  • Entrambi i genitori (incluso quello straniero) o il tutore devono rendere una dichiarazione di volontà entro tre anni dalla nascita, o dalla data di accertamento della filiazione/adottiva durante la minore età.
  • Il minore diventa cittadino dal giorno successivo alla dichiarazione (non dalla nascita).
  • Da maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.

Documentazione richiesta

Il genitore italiano (richiedente) deve quindi dimostrare la propria cittadinanza dalla nascita presentando al Consolato Generale la seguente documentazione:

  • Domanda di trascrizione atto di nascita da compilare e datare a cura del genitore cittadino italiano interessato, e firmato da entrambi i genitori;
  • Valido documento di identità italiano (passaporto o carta di identità);
  • Atto di nascita e certificato di cittadinanzarilasciato dal competente Comune italiano (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE) non oltre sei mesi prima dalla data di richiesta di trascrizione della nascita del figlio, e con l’indicazione esplicita del possesso della cittadinanza italiana dalla nascita;
  • Certificato di nascita del/della minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  • Recente prova di indirizzo, non più vecchia di tre mesi (bolletta, patente di guida o estratto conto bancario);
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto;

N.B.: Tutta la documentazione dovrà prima essere inviata in formato PDF a questo Consolato Generale per la verifica di conformità; una volta accertata, verrà quindi dato un appuntamento in Consolato Generale per rendere una formale dichiarazione di volontà.

Il giorno dell’appuntamento tutti i documenti dovranno essere consegnati in originale.

Dichiarazione di volontà

  • Deve essere resa di persona in Consolato davanti a un funzionario dello stato civile.
  • Se i genitori non dichiarano contestualmente, vale la data del secondo genitore.
  • Se esiste un solo genitore (o l’altro è deceduto), è sufficiente la dichiarazione di uno, con prova documentale.
  • La dichiarazione viene rilasciata gratuitamente.

Norma transitoria (art. 1, c. 1-ter D.L. 36/2025)

La nuova legge prevede una norma transitoria che consente ai genitori italiani per nascita, che non abbiano presentato domanda di cittadinanza entro tre anni dalla nascita del figlio, di farlo entro il 31 maggio 2026, a condizione che il figlio fosse ancora minorenne alla data del 24 maggio 2025.

Se il figlio è diventato maggiorenne dopo il 24 maggio 2025, dovrà presentare personalmente la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza entro lo stesso termine del 31 maggio 2026.

Informazioni pratiche

Certificato di nascita long form (USA)

  • Richiederlo al Department of Health dello Stato di nascita.
  • Deve riportare città/Paese di nascita, genitori e date di nascita.
  • Non sono accettati certificati con solo contea.

Apostille

  • Da richiedere al Secretary of State dello Stato che ha emesso il certificato.
  • L’apostille non va tradotta.

Traduzioni

  • Devono essere integrali, fedeli, dattiloscritte, senza conversioni di misure.
  • Possono essere fatte dal richiedente o da un traduttore esterno (lista disponibile sul sito del Consolato).

Invio documentazione

  • Tutta la documentazione in originale va spedita per posta ordinaria a:
    Consulate General of Italy in Boston – Ufficio di Stato Civile, 600 Atlantic Avenue, Boston MA 02210
  • I documenti originali non possono essere restituiti.
  • A causa del volume delle richieste, l’ufficio non è in grado di dare conferma di ricezione dei documenti. Chi ne abbia necessità è pregato di ricorrere a spedizioni postali dotate di “Tracking Number” o di servizio ricevuta di avvenuta consegna.

Altre informazioni

  • Per la verifica della trascrizione si prega di contattare direttamente il Comune competente.
  • Per la richiesta del passaporto italiano si prega di consultare l’apposita sezione PASSAPORTI del sito.

Casi particolari

Figli nati fuori dal matrimonio

  • Presentare Affidavit of Parentage (o equivalente), apostillato e tradotto.
  • In alternativa, entrambi i genitori possono firmare dichiarazione di genitorialità in Consolato, alla presenza del minore.

Maternità surrogata

  • Con la Legge n. 169/2024, la surrogazione di maternità da parte di cittadini italiani è reato perseguibile anche se compiuto all’estero.
  • L’autorità consolare che riceve un atto di nascita sospetto è obbligata a segnalarlo alla Procura italiana competente.

Per tutte le questioni relative a questa procedura, si prega di inviare un’e-mail a statocivile.boston@esteri.it.