Contesto normativo
Con la Legge n. 74 del 23 maggio 2025 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025) sono state introdotte importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana.
Tali limitazioni incidono direttamente anche sulla trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero da cittadini italiani.
Acquisto automatico della cittadinanza italiana
Un minore nato all’estero da genitori italiani è cittadino italiano automaticamente se, al momento della nascita, ricorre una delle seguenti condizioni:
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Ascendenti con sola cittadinanza italiana
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Alla data di nascita del minore, un genitore o un nonno possedeva (o, se deceduto, possedeva alla morte) soltanto la cittadinanza italiana.
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Occorre allegare documentazione ufficiale che dimostri in modo inequivocabile l’assenza di altre cittadinanze.
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La prova deve includere certificati delle autorità di tutti i Paesi in cui l’ascendente ha vissuto. Non sono accettate autodichiarazioni.
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Residenza in Italia del genitore italiano
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Il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.
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Non conta la residenza precedente all’acquisto della cittadinanza né quella del genitore straniero.
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La prova deve essere documentata ufficialmente: non sono accettate autodichiarazioni.
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Documentazione richiesta
Per la cittadinanza esclusiva, il genitore cittadino italiano iscritto all’AIRE (il “richiedente”) deve presentare al Consolato Generale la seguente documentazione:
- Certificato storico di residenza (proprio, se cittadino italiano con cittadinanza esclusiva, o, nel caso sia cittadino italiano con altra cittadinanza, il certificato storico di residenza del padre o della madre – nonni del minore), rilasciato dal Comune italiano competente (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE);
- Se dal certificato storico (proprio o genitori del richiedente) risultano periodi di residenza all’estero, è necessario allegare i certificati di non naturalizzazione per ciascun Paese estero in cui il richiedente ha vissuto;
- Qualora il coniuge del richiedente o del genitore del richiedente (il nonno italiano o la nonna italiana del minore) fosse di diversa cittadinanza, occorre dimostrare che il richiedente o i propri genitori non abbiano mai acquisito tale cittadinanza per matrimonio.
Per la residenza di almeno 2 anni, la documentazione da presentare è la seguente:
- Certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune italiano competente (ultimo Comune di residenza in Italia o di iscrizione AIRE) non oltre sei mesi prima dalla data della richiesta di trascrizione della nascita, con indicazione della data di acquisizione della cittadinanza;
- Certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune italiano (ultimo Comune di residenza o iscrizione AIRE).
NB: Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano richiedente prima dell’acquisto della cittadinanza italiana.
Una volta raccolta tutta la documentazione, sarà necessario inviare a questo Consolato, oltre ai documenti sopra indicati (a seconda dei due casi), anche il modulo di richiesta (Trascrizione nascita) compilato e firmato anche dall’altro genitore del minore, accompagnato da copie dei rispettivi documenti d’identità in corso di validità.
Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
Se i requisiti sopra non sono soddisfatti, il minore può acquisire la cittadinanza per beneficio di legge.
Condizioni:
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Almeno un genitore deve essere cittadino italiano per nascita.
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Sono esclusi i genitori italiani per naturalizzazione, matrimonio, beneficio di legge, o iuris communicatione.
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Entrambi i genitori (incluso quello straniero) o il tutore devono rendere una dichiarazione di volontà entro un anno dalla nascita, o dalla data di accertamento della filiazione/adottiva durante la minore età.
📌 Nota importante
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Il minore diventa cittadino dal giorno successivo alla dichiarazione (non dalla nascita).
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Da maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.
Norma transitoria (art. 1, c. 1-ter D.L. 36/2025)
La nuova legge prevede una norma transitoria che consente ai genitori italiani per nascita, che non abbiano presentato domanda di cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio, di farlo entro il 31 maggio 2026, a condizione che il figlio fosse ancora minorenne alla data del 24 maggio 2025.
Se il figlio è diventato maggiorenne dopo il 24 maggio 2025, dovrà presentare personalmente la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza entro lo stesso termine del 31 maggio 2026.
Dichiarazione di volontà
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Deve essere resa di persona in Consolato davanti a un funzionario dello stato civile.
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Se i genitori non dichiarano contestualmente, vale la data del secondo genitore.
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Se esiste un solo genitore (o l’altro è deceduto), è sufficiente la dichiarazione di uno, con prova documentale.
Documentazione richiesta
Il genitore italiano (richiedente) deve quindi dimostrare la propria cittadinanza dalla nascita presentando al Consolato Generale la seguente documentazione:
- Valido documento di identità italiano (passaporto o carta di identità).
- Certificato di cittadinanza rilasciato dal competente Comune italiano non oltre sei mesi prima dalla data di richiesta di trascrizione della nascita del figlio e con l’indicazione esplicita del possesso della cittadinanza italiana dalla nascita.
Di conseguenza, la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione per poter procedere alla registrazione è la seguente:
- Atto di nascita e certificato di cittadinanza italiana di almeno un genitore, attestante esplicitamente il possesso della cittadinanza dalla nascita;
- Atto integrale di nascita del minore rilasciato dalle competenti autorità, munito di Apostille e traduzione;
- Recente prova di indirizzo (non più vecchia di tre mesi): bolletta, patente di guida o estratto conto bancario;
- Passaporti di entrambi i genitori e del minore;
- Ricevuta del pagamento di €250. Questo contributo non può essere pagato in Consolato Generale, ma solo tramite bonifico bancario.
Tutta la documentazione dovrà prima essere inviata in formato PDF a questo Consolato Generale per la verifica di conformità; verrà quindi dato un appuntamento in Consolato Generale per rendere una formale dichiarazione di volontà.
Il giorno dell’appuntamento tutti i documenti dovranno essere consegnati in originale.
Pagamento
Beneficiario: Ministero dell’Interno – D.L.C.I. – Cittadinanza
IBAN: IT54D0760103200000000809020
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Banca: Poste Italiane S.p.A.
Causale: Acquisto cittadinanza ex art. 9-bis L. 91/1992 – Nome e Cognome minore
Informazioni pratiche
Certificato di nascita long form (USA)
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Richiederlo al Department of Health dello Stato di nascita.
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Deve riportare città/Paese di nascita, genitori e date di nascita.
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Non sono accettati certificati con solo contea.
Apostille
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Da richiedere al Secretary of State dello Stato che ha emesso il certificato.
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L’apostille non va tradotta.
Traduzioni
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Devono essere integrali, fedeli, dattiloscritte, senza conversioni di misure.
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Possono essere fatte dal richiedente o da un traduttore esterno (lista disponibile sul sito del Consolato).
Invio documentazione
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Tutta la documentazione in originale va spedita per posta ordinaria a:
Consulate General of Italy in Boston – Ufficio di Stato Civile, 600 Atlantic Avenue, Boston MA 02210 -
I documenti originali non possono essere restituiti.
Casi particolari
Figli nati fuori dal matrimonio
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Presentare Affidavit of Parentage (o equivalente), apostillato e tradotto.
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In alternativa, entrambi i genitori possono firmare dichiarazione di genitorialità in Consolato, alla presenza del minore.
Maternità surrogata
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Con la Legge n. 169/2024, la surrogazione di maternità da parte di cittadini italiani è reato perseguibile anche se compiuto all’estero.
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L’autorità consolare che riceve un atto di nascita sospetto è obbligata a segnalarlo alla Procura italiana competente.