I cittadini italiani che hanno trasferito o trasferiscono la residenza in uno Stato Estero con il quale non è in vigore alcuna convenzione in materia sanitaria, quali gli Stati Uniti d’America, perdono il diritto all’assistenza sanitaria fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al momento della cancellazione dall’anagrafe comunale APR e della iscrizione all’AIRE.
Fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco che mantengono l’assistenza sanitaria ai sensi DPR 618/1980.
Il decreto del Ministro della Sanita’ 1 febbraio 1996, art 2), comma 2) prevede tuttavia che, qualora rientrino temporaneamente in Italia, ai cittadini italiani residenti all’estero aventi lo status di emigrato (oltre che ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani), le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito, e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Il Ministero della Salute ha confermato che la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata direttamente dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla ASL competente al momento della prestazione.
Rientrano nella definizione dello status di emigrante:
- Chi e’ nato in Italia, possiede la cittadinanza italiana, risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE
- Chi e’ nato all’estero, possiede la cittadinanza italiana, ha risieduto in Italia ed è stato iscritto all’Anagrafe della Popolazione residente (ANPR) di un Comune e ed ha successivamente trasferito al sua residenza all’estero iscrivendosi all’AIRE
In entrambi i casi, l’interessato ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000, autocertificherà data e luogo di nascita, possesso della cittadinanza italiana, Comune attuale di iscrizione AIRE , ed il Comune dove era stato iscritto come Anagrafe della Popolazione Residente.