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Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

Caso C) Minore che non rientra nelle categorie precedenti, ma il cui genitore sia cittadino italiano per nascita “jure sanguinis” (Art. 4, comma 1-bis, lettera b Legge 5 febbraio 1992, n. 91):

  • Almeno un genitore deve essere cittadino italiano per nascita “jure sanguinis”. Sono esclusi i genitori italiani per naturalizzazione, matrimonio, riacquisto, beneficio di legge, o iuris communicatione. (documentazione richiesta)
  • Deve essere iscritto AIRE e residente nella circoscrizione consolare (link Fast-it).
  • La dichiarazione di volonta’ va presentata di persona in Consolato entro il 31/05/2029 da entrambi i genitori davanti a un funzionario dello stato civile.
  • Il minore diventa cittadino dal giorno successivo alla dichiarazione (non dalla nascita).
  • Da maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.

 

DICHIARAZIONI PER MINORE FINO A 3 ANNI

  • Le dichiarazioni per la cittadinanza per beneficio di legge potranno essere presentate non più entro 1 anno bensi’ entro 3 anni dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione (anche adottiva) da cittadino italiano

 

DICHIARAZIONI PER MINORE OLTRE 3 ANNI

Deve essere minorenne al 24/05/2025 e deve essere figlio di genitore riconosciuto cittadino italiano “jure sanguinis” entro il 27/03/2025

Se nel frattempo il minore e’ diventato maggiorenne la dichiarazione dovra’ essere presentata da lui personalmente entro il 31 maggio 2029.

La Dichiarazione deve essere resa di persona in Consolato davanti a un funzionario dello stato civile.

Se i genitori non dichiarano contestualmente, vale la data del secondo genitore.

Se esiste un solo genitore (o l’altro è deceduto), è sufficiente la dichiarazione di uno, con prova documentale.

Per i benefici di legge una volta accertata la correttezza della documentazione, gli interessati dovranno attendere di essere contattati dall’ufficio Stato civile per fissare l’appuntamento. All’appuntamento non e’ necessaria la presenza del/dei minore/i.

ATTENZIONE

A partire dal 1 gennaio 2026 non e’ piu’ richiesto il pagamento del contributo amministrativo di 250 euro previsto per la cittadinanza per beneficio di legge.