Un minore nato all’estero da genitori italiani è cittadino italiano automaticamente se, al momento della nascita, ricorre una delle seguenti condizioni.
Caso A1) Genitore con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91):
- Figlio di genitore italiano che al momento della nascita del minore aveva SOLO la cittadinanza italiana. (documentazione richiesta)
Caso A2) Nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91):
- uno dei nonni aveva SOLO la cittadinanza italiana al momento della nascita del nipote oppure al momento della propria morte (se avvenuta prima) (documentazione richiesta)
Caso B) Genitore che ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91):
- Figlio di genitore italiano con più cittadinanze, che ha vissuto in Italia per almeno 2 anni continuativi, dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. Non viene considerata la residenza precedente all’acquisto della cittadinanza né quella del genitore straniero. (documentazione richiesta)