{"id":393,"date":"2023-05-24T10:00:45","date_gmt":"2023-05-24T14:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/consboston.esteri.it\/?page_id=393"},"modified":"2023-05-25T15:34:06","modified_gmt":"2023-05-25T19:34:06","slug":"pubblicazioni-di-matrimonio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consboston.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/pubblicazioni-di-matrimonio\/","title":{"rendered":"Pubblicazioni di matrimonio"},"content":{"rendered":"<p>La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell\u2019ufficiale dello stato civile. Esse hanno sei mesi di validit\u00e0. Il matrimonio pu\u00f2 essere celebrato a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione. Nell\u2019ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0. Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovr\u00e0 essere autenticata.<\/p>\n<p><strong>A) Matrimonio da celebrare davanti all\u2019autorita\u2019 consolare italiana nei casi previsti dall\u2019\u2019art. 12 del D.Lgs. 71\/2011<\/strong><\/p>\n<p>Preliminare alla richiesta di pubblicazioni \u00e8 l\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che pu\u00f2 essere presentata di persona all\u2019Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identit\u00e0.<br \/>\nAi sensi del D. Lgs. 71\/2011, la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.<br \/>\nQualora l\u2019Ufficio consolare accolga l\u2019istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<p>Se entrambi i nubendi (cittadini italiani) hanno la residenza all\u2019estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste ed effettuate presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio (se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).<\/p>\n<p>Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro (cittadino italiano) ha la residenza all\u2019estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio, che a sua volta le richieder\u00e0 al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.<br \/>\nSe il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro cittadino straniero ha la residenza all\u2019estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:<br \/>\n&#8211; al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascer\u00e0 la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero;<br \/>\n&#8211; oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero che proceder\u00e0 come indicato al punto 2.<\/p>\n<p>Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste al Comune di residenza ed ivi effettuate (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni). Il Comune rilascer\u00e0 la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.<\/p>\n<p><strong>B) Matrimonio da celebrare in Italia<\/strong><\/p>\n<p>I nubendi italiani residenti all\u2019estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).<\/p>\n<p>Documentazione a corredo della richiesta di pubblicazione di cui ai punti A) e B).<\/p>\n<p>I nubendi devono presentarsi di persona presso l\u2019Ufficio consolare muniti di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 al fine di rendere le dichiarazioni di cui all\u2019art. 51 del DPR 396\/2000 (richiesta di pubblicazione).<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p>Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacit\u00e0 matrimoniale rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 del Paese di cui \u00e8 cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.<br \/>\nGli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall\u2019art 52 DPR 396\/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.<\/p>\n<p><strong>C) Matrimonio da celebrare davanti all\u2019autorita\u2019 locale straniera<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non \u00e8 soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.<\/p>\n<p>In alcuni casi l\u2019Autorit\u00e0 estera richiede una certificazione attestante la capacit\u00e0 matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta.<br \/>\nGli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall\u2019Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed \u00e8 esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all\u2019estero il certificato \u00e8 rilasciato dal Consolato competente. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.<\/p>\n<p>La richiesta dei documenti di cui sopra va presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p>La Rappresentanza, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascer\u00e0 il documento richiesto. Qualora il cittadino risieda in Italia, la competenza \u00e8 del Comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informazioni e moduli:<\/strong><\/p>\n<p>\u2022 <a href=\"https:\/\/consboston.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/infoapostilla.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informazioni Apostilla<\/a><\/p>\n<p>\u2022 <a href=\"https:\/\/consboston.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\" rel=\"noopener\">Lista dei traduttori<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell\u2019ufficiale dello stato civile. Esse hanno sei mesi di validit\u00e0. Il matrimonio pu\u00f2 essere celebrato a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione. 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