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F.A.Q. – Carta d’Identità Elettronica (CIE)


Questo Consolato Generale può ricevere richieste di rilascio della carta d’identità esclusivamente dai cittadini italiani regolarmente residenti in questa circoscrizione consolare con iscrizione AIRE completa, cioè che siano stati trascritti tutti gli atti inerenti la propria situazione familiare (nascita di figli, matrimoni, divorzi, etc.). La propria posizione AIRE aggiornata è requisito essenziale per poter fare richiesta di CIE.
Nel caso si sia cambiato indirizzo di residenza (rispetto a quello comunicato in precedenza all’Ufficio consolare), è necessario chiedere la variazione di indirizzo tramite il portale FAST IT prima di procedere alla prenotazione per la CIE.

La CIE viene rilasciata:
• in sostituzione di una Carta d’Identità cartacea valida;
• a chi non sia in possesso di altra Carta d’Identità valida;
• in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta precedente elettronica o cartacea;
• In sostituzione di una carta di identità elettronica valida che sia nell’ultimo semestre di validità.

La richiesta della Carta d’Identità Elettronica deve essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma Prenot@mi.

Sì.
In fase di prenotazione dell’appuntamento:
a) Se si richiede l’appuntamento, ad esempio, solo per un figlio, il genitore, utilizzando il proprio account Prenot@mi , scegliere l’opzione “appuntamento singolo” inserendo i dati del figlio;
b) Se si richiede l’appuntamento per se stessi ed un figlio (o piu’ figli) bisognerà scegliere l’opzione “appuntamento multiplo” e inserire i dati dei figli.

Il giorno dell’appuntamento, l’operatore consolare acquisisce la documentazione, effettua il riconoscimento e la verifica della foto ed acquisisce le impronte digitali e la firma (salvo per i minori di anni 12).

La CIE è emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, a mezzo posta, all’indirizzo di residenza dichiarato dal richiedente.

La validità della Carta d’Identità varia a seconda dell’età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra 4 e 18 anni;
• 10 anni per persone di età superiore ai 18 anni.

L’assenso per il rilascio della Carta d’Identità per minorenni è necessario anche in caso di genitori non sposati, separati o divorziati. Se l’altro genitore è un cittadino comunitario, non è necessaria la presenza in Consolato dello stesso. Sarà sufficiente il modulo dell’Atto di Assenso compilato e firmato insieme ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Se il genitore che concede l’assenso non è un cittadino dell’Unione Europea, deve firmare la dichiarazione di assenso in una delle seguenti modalità:
• presso il Consolato il giorno dell’appuntamento, munito di documento di identità;
• presso un notary public USA.

No. Non è prevista l’emissione di una nuova carta in caso di cambio indirizzo.

No. La Carta d’Identità non prevede l’inserimento di tale dato.

Il connazionale dovrà verificare questa circostanza con il Comune di riferimento in Italia.