I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno dichiarare il nuovo indirizzo di residenza al Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi (anche in modalità telematica sul portale ANPR) entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato che lo registrerà nei propri schedari consolari. In mancanza di comunicazione del rimpatrio, potrà essere dichiarata l’irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.
Informazione facoltativa:
Chi rientra definitivamente in Italia potrà informare il Consolato del trasferimento inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento all’indirizzo: anagrafe.boston@esteri.it
I cittadini italiani iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto all’estero per almeno 12 mesi hanno diritto all’esenzione doganale per l’importazione di masserizie ed effetti personali: modulo di autocertificazione.