Trascrizione dell'atto di matrimonio di un cittadino italiano, avvenuto nella circoscrizione di questo Consolato Generale (Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont).
I documenti necessari per registrare il matrimonio sono:
- Atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero;
- Apostilla dal Secretary of State (allegata al certificato di matrimonio);
- Traduzione dell'atto di matrimonio in italiano;
- Se la traduzione e' redatta da un traduttore la sua firma dovra' essere notarizzata e apostillata;
- I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, decessi) possono essere tradotti dagli interessati, se in grado di rispettare gli standard richiesti*. Coloro che non si sentono in grado possono ricorrere ad un traduttore professionista.
- Modulo di richiesta di trascrizione firmato e compilato correttamente.
Tutta la documentazione dovra' essere inviata via posta a:
Consolato Generale d'Italia
Ufficio Stato Civile
600 Atlantic Avenue 17th floor
Boston, MA 02210-2206
Si prega di specificare un numero di telefono
In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Svizzera.
* La traduzione deve essere:
- eseguita direttamente dalla lingua in cui è scritto il documento originale all’italiano.
- completa: deve contenere tutto il testo presente sul documento originale, senza omissioni, con date inserite in modalità “italiana” (giorno/mese/anno).
- conforme: non sono ammessi sunti o interpretazioni.
- dattiloscritta:non sono accettate traduzioni scritte a mano.
Non è però necessario:
- Tradurre l’Apostille o le altre legalizzazioni (deve essere tradotto solo il certificato).
- Riprodurre fedelmente l’aspetto estetico del certificato originale (timbri, riquadri)